Non iscriversi al RENTRI costa, così come compilarlo MALE!
Mancata o irregolare iscrizione al RENTRI
Se non ti iscrivi al RENTRI entro le scadenze e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, o se la tua iscrizione è irregolare, rischi una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Attenzione: la sanzione può essere ridotta ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Mancata o incompleta trasmissione dei dati
Anche la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Non sono soggette a sanzione la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Le sanzioni per dati incompleti o inesatti si applicano solo se i dati sono rilevanti per la tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
In caso di dubbi o incertezze puoi contattare gli esperti di Green Evolution!